A chi spetta
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che:
- nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festivita' e le giornate di assenza indennizzate ( malattia, maternita' ecc.); - risultano assicurati da almeno 2 anni, vale a dire hanno versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono stati maturati i 78 giorni di lavoro .
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate
Quanto spetta
Dal 1 gennaio 2008, l'indennita' con requisiti ridotti e' pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni nei limiti di un importo massimo mensile lordo di Euro 844,06 , elevato ad Euro 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore ad Euro 1.826,07 .
La domanda
La domanda di indennita' di disoccupazione con requisiti ridotti, a cui vanno allegati i documenti richiesti, puo' essere presentata alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si e' cessato il rapporto di lavoro.
Attenzione. I lavoratori extracomunitari, in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, devono presentare anche la seguente documentazione:
se in attesa di rilascio del primo permesso - copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia; - ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall'ufficio postale.
se in attesa di rinnovo del permesso - ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale; - copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.
FONTE: inps.it |