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Mercoledì 22 Febbraio 2017
Pensioni: cambia l'importo dell'assegno di accompagnamento
Nel nostro ordinamento, i pensionati di inabilità che hanno bisogno di assistenza continuativa, in quanto impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, possono chiedere e ottenere un assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'importo di tale assegno, che è previsto dalla legge numero 222/1984, è aggiornato periodicamente, al fine di renderlo coerente con il costo della vita. Per il 2017 l'ammontare corrisposto ai titolari di tale beneficio è stato quindi fissato in euro 515,43 mensili.

È a questo punto opportuno fare alcune precisazioni in materia.
L'assegno di assistenza personale e continuativa, come accennato, viene concesso dietro domanda presentata dall'interessato all'Inps, dopo averla corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari per il suo accoglimento.

Sicuramente non è possibile beneficiarne, però, in caso di ricovero in istituti di cura, né in caso di assistenza a carico delle Pubbliche Amministrazioni. Esso, inoltre, non può essere cumulato con l'assegno erogato dall'Inail a titolo di assistenza personale né con l'assegno ordinario di invalidità né, infine, con prestazioni di non autosufficienza analoghe concesse dallo Stato.

Se sussistono i requisiti per la concessione dell'assegno di assistenza personale e continuativa, la prestazione inizia ad essere erogata a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata (o integrata a seguito di sopravvenienza dei requisiti successivamente raggiunti).
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